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Jobs Act, Parlamento licenziato

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jobs actJobs Act. Le due parole del momento. Una scelta non casuale, quella del titolo di tale riforma, che, aldilà dei contenuti, cerca di rievocare l’efficienza obamiana. Quell’efficienza in nome della quale si sta sacrificando ogni forma di dialogo oltre che i diritti stessi dei lavoratori.
Chi la pensa diversamente diventa un
ostacolo per chi l’Italia “la vuole cambiare davvero”. Il dibattito politico ne esce inquinato, l’opinione pubblica ubriacata dagli slogan e incapace di trovare il bandolo della matassa.
La prima parte del Jobs Act ha già forma di legge (L. n°78/2014), è stata approvata a maggio ed è intervenuta massicciamente su contratti a termine, somministrazione e apprendistato (Argo se n’è già occupato).
Ciò di cui si dibatte oggi è la seconda parte, il disegno di legge delega n°1428/2014. In parole spicciole, il Governo chiede al Parlamento l’autorizzazione per legiferare al suo posto, ma entro i limiti decisi dal Parlamento stesso, al quale spetta la titolarità del potere legislativo.
Come spiega l’art. 76 della Costituzione: “L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Parlamento, jobs actUna volta concessa la delega, il Parlamento non può più intervenire, quindi, è necessario che i limiti definiti dal Parlamento siano stringenti.
Nel Jobs Act, invece, si assiste ad una genericità da far paura. In particolare, l’articolo 4 contiene in pratica una delega in bianco al Governo per riformare tutti gli istituti più rilevanti del diritto del lavoro.
Passiamo in rassegna alcuni passaggi:

  • Si delega al Governo la redazione di un “testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”. Con questa espressione si può intendere tutto e niente. Potenzialmente si potrebbe riformare l’intero diritto del lavoro. Si potrebbe indisturbatamente riscrivere il Codice Civile, lo Statuto dei Lavoratori e la normativa speciale lavoristica, senza che il Parlamento possa più interferire dopo l’emanazione dei decreti legislativi in questione.

Per i più attenti, se si vuole entrare nel merito, il riferimento ad un “testo organico semplificato” non appare cosa nuova. Il riferimento è al progetto che ormai da molti anni porta avanti il senatore e giuslavorista Pietro Ichino, vero e proprio guru di Renzi in materia di lavoro dai tempi delle primarie contro Bersani, passato dal PD a Scelta Civica proprio dopo la sconfitta di Renzi alle primarie del 2012. Un testo di cui appare condivisibile solo la finalità di semplificare la normativa in materia di lavoro, ormai di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori, ma che rappresenta nelle modalità e nei contenuti un attacco pesante ai diritti dei lavoratori.

  • “Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio” si legge nel testo uscito dalla Commissione Bilancio del Senato (che ha apportato delle modifiche al testo governativo). Si tratta del famoso contratto unico che, a sentire Renzi, dovrebbe risanare la frattura tra lavoratori di serie A e di serie B nel mercato del lavoro. Sorgono due problemi:

Quale sarà il rapporto tra la miriade di tipologie contrattuali adesso previste e il nuovo contratto a tutele crescenti? Il testo d’iniziativa governativa non è molto chiaro sul punto dato che, nel prevedere la “redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro”, spiega anche che questo possa prevedere “l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti”. Anche se il testo uscito dalla Commissione Bilancio del Senato ha eliminato il riferimento all’introduzione di nuove tipologie contrattuali, neanche lo nega espressamente, eludendo la problematica, che invece non è di poco conto.
Si dice solo che la crescita delle tutele sarà legata all’anzianità di servizio, ma non si spiega quali saranno queste “tutele” crescenti. A parte che si dovrebbe valutare la rilevanza di un contratto a tutele crescenti dopo l’intervento di liberalizzazione dei contratti a termine. Che motivo avrebbe il datore di lavoro di preferire un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti se ha la possibilità di assumere un lavoratore a termine, senza specificarne i motivi, e mantenerlo sotto il ricatto del rinnovo per 3 anni?

  • Revisione della disciplina delle mansioni, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento”. Ovvietà!

E’ chiaro che questi siano gli interessi da bilanciare, ma in che senso si revisionerà la disciplina delle mansioni? Assisteremo a più o meno mascherati patti di demansionamento, adesso tassativamente vietati dalla legge a tutela della professionalità dei lavoratori?

  • Revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore”. Anche qui: in che senso andrà questa revisione della disciplina dei controlli a distanza? E’ chiaro che il bilanciamento degli interessi in gioco sia quello, ma il rischio è che il luogo di lavoro sia assoggettato a un orwelliano controllo, in pieno stile Big Brother. Chi tutelerà la dignità del lavoratore? In che modo?

Sbalordisce tra l’altro che, di fronte alla genericità della legge delega, si sia animato un jobs actenorme dibattito politico, come se già i dettagli fossero definiti.
Tutto l’ambaradan montato sull’articolo 18 nasce in realtà dal riferimento all’introduzione del contratto a tutele crescenti che, come abbiamo visto, non specifica niente sulle modalità di intervento sull’articolo 18. E’ questo l’aspetto più preoccupante. Si discute dei particolari, ma i particolari non ci sono. Licenziamenti discriminatori sì, licenziamenti disciplinari no, oppure al contrario o anche nessuno dei due.
Il disegno di legge delega, se non modificato in sede di approvazione parlamentare, potrà consentire anche l’intera abrogazione dell’articolo 18 e il Parlamento non potrà più far niente.
Aldilà di un’analisi nel merito della riforma, che necessiterebbe di un articolo a parte, il problema è soprattutto di metodo. In pericolo ci sono gli equilibri del sistema costituzionale. La questione potrebbe aggravarsi ulteriormente qualora,
malauguratamente, il Governo dovesse porre il Parlamento sotto il ricatto della fiducia. E se quest’ultimo dovesse confermare la fiducia, sarà proprio il Parlamento stesso il primo licenziato illustre della nuova riforma.

1 Comments

  1. sono rimasta stupita e vergognata nel constatare l’indifferenze del nostro attempato capo dello Stato di fronte alla minacciata fine dell’art. 18 . Non c’è più speranza di risollevare le sorti della fetta più povera della nazione. Bisogna progettare un sollevamento e chiedere a gran voce le elezioni. Dove si trova Vindigni?

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