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Misericordia Santa Croce a Librino, un comodato d'uso arbitrario?

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inaugurazione - misericordia Santa CroceE’ stata inaugurata in pompa magna la nuova sede della Confraternita Misericordia Catania – Santa Croce all’interno della Municipalità di San Giorgio. Si tratta di alcuni locali, di proprietà comunale, affidati alla Confraternita in comodato d’uso dopo un “atto di indirizzo politico-amministrativo” (delibera n. 178) immediatamente esecutivo.
Le motivazioni dell’affidamento sono contenute nella ‘proposta di deliberazione‘ sottoposta alla Giunta Municipale dal Direttore della Direzione Patrimonio, Maurizio Trainiti.
Vi si segnala che il Comune ha come obiettivo prioritario “il sostegno alle associazioni di volontariato impegnate nella solidarietà sociale, socio-sanitaria, socio-culturale ed educativa”, che la Confraternita svolge attività “meritevole” di tipo assistenziale in un ambito molto ampio e intensamente abitato che comprende diversi quartieri disagiati, che i locali in oggetto erano inutilizzati e che non erano presenti motivi ostativi o impedimenti materiali alla concessione.
In verità il Regolamento per l’utilizzazione dei beni immobili di proprietà comunale, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 12.12.2011, all’art. 3, prescrive che il conferimento in uso a terzi di beni demaniali e patrimoniali sia effettuato nella forma della concessione amministrativa tipica, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
Vale a dire di quella particolare forma che caratterizza il procedimento della Pubblica Amministrazione, quando questa decide di utilizzare le forme contrattuali privatistiche allo scopo di individuare il contraente (locatario, comodatario, ecc).
Ciò al fine di rispettare il principio costituzionale dell’imparzialità e buon andamento (art. 97 della Costituzione) ed evitare favoritismi e conflitti di interesse.
Essa consiste nella pubblicazione di un avviso pubblico (bando o altro) che deve contenere, oltre all’esatta indicazione dell’oggetto del contratto, anche i requisiti di ammissione alla selezione e i criteri in base ai quali l’amministrazione confronterà le offerte pervenute.
Successivamente vi sarà la presentazione delle domande da parte degli interessati, la valutazione delle stesse e l’ approvazione della graduatoria finale.
Una volta verificato chi sia il miglior classificato occorre riscontrare che egli sia in possesso di tutti i requisiti necessari, imposti dal legislatore in via generale ed, eventualmente, dal bando in particolare. L’Amministrazione procede quindi alla stipula del contratto, ovvero del conferimento del bene in uso, comodato, locazione, ecc.
Leggendo il testo della stringata delibera relativa alla concessione dei locali municipali alla Confraternita Misericordia Santa Croce, non si evince assolutamente che sia stata eseguita alcuna procedura ad “evidenza pubblica”.

Si fa riferimento ad una Nota acquisita al protocollo in data 27.11.2015 con n. 396623, con la quale il governatore della Confraternita Misericordia Catania – Santa Croce, documenta (?) l’attività svolta nell’ambito della 6° Municipalità, che abbraccia i quartieri di Villaggio Sant’Agata, Zia Lisa, S. G. La Rena, San Giorgio, S. Maria Goretti e Gelso Bianco, con una notevole estensione territoriale, che vede la presenza stanziale di circa 45.000 abitanti”.
La successiva Nota “prot. 360001 del 12.10.2016” è del Direttore della Direzione SS.DD. Decentramento e Statistica, il quale, informato – in che maniera? – della volontà dell’Amministrazione di concedere in comodato d’uso alla onlus Misericordia i locali, ubicati al piano primo del plesso comunale di via Stradale S. Giorgio, 27, dichiara di aver verificato “l’assenza di eventuali motivi ostativi ….”.
E’ sufficiente questo succedersi di note, a distanza di quasi un anno, ad integrare i requisiti dell’Evidenza pubblica, in conformità dei principi del buon andamento e dell’imparzialità previsti dall’articolo 97 della Costituzione?
Nel Regolamento comunale, anche nel caso di associazioni aventi finalità sociali, si ribadisce la necessità di procedura ad evidenza pubblica e si prevede una istruttoria in seguito alla quale una Commissione ‘intersettoriale’ deve predisporre “un’apposita graduatoria dei soggetti richiedenti”.
La Commissione (art. 18) deve porre a base delle sue valutazioni: la consistenza dell’intervento che il richiedente è in grado di effettuare sul tessuto sociale della popolazione; l’attività svolta in precedenza sul territorio; la diffusione sul territorio nazionale e il numero di aderenti in sede locale; la situazione finanziaria del richiedente; l’Atto costitutivo e/o statuto; la dichiarazione di eventuali contributi pubblici ricevuti.
Nulla di tutto questo ci risulta essere stato effettuato.
Ignorato, nella delibera, anche ogni riferimento ad oneri a carico del comodatario, previsti all’articolo 5 del Regolamento, a partire da quelli inerenti la manutenzione straordinaria e la messa a norma, oltre ad eventuali prescrizioni relative ad iniziative, manifestazioni ordinarie e straordinarie.
E’ inoltre prevista l’indicazione della data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza (che dovrebbero essere già indicati nel bando), con l’eventuale clausola che la cessazione del medesimo avviene senza necessità di disdetta.

Secondo il Regolamento, all’assegnatario è fatto obbligo “di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o dei locali nonché di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi e a garanzia della sicurezza dell’immobile”, rischio incendio, furto, atti vandalici e quant’altro previsto dalle leggi.
L’assegnatario è tenuto anche alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi e l’Amministrazione comunale ha facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene.
Ci sono poi i divieti: quello di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione preventiva dell’Amministrazione comunale e quello di concedere il bene (in sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuito) a terzi per la gestione di altra attività, pena la risoluzione della assegnazione.
Il contraente dovrebbe inoltre pagare al Comune adeguata cauzione a garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, mentre l’Amministrazione deve concedere l’immobile fornito di certificazione di agibilità.
Allo scadere dell’atto di conferimento “l’assegnatario dovrà riconsegnare l’immobile all’Amministrazione comunale libero da cose o persone, nello stato di ricezione o migliorato”.
A fronte di queste norme contenute nel Regolamento, cosa abbiamo nel caso del conferimento di comodato d’uso alla Misericordia Santa Croce?
Non risulta in alcun modo che sia stata eseguita alcuna procedura di evidenza pubblica, non c’è stato alcun Bando o Avviso pubblico. Manca quindi l’indicazione dei requisiti, cui l’Amministrazione dovrebbe attenersi per valutare l’idoneità dei richiedenti. Manca pure l’indicazione degli oneri a carico del comodatario; così pure le garanzie patrimoniali; ma soprattutto manca l’indicazione della durata del contratto di comodato.
firma
Quali attività l’Associazione si impegna a svolgere? quali le finalità che la stessa si impegna a perseguire? Non sono indicate da nessuna parte e quindi il previsto controllo del Comune su attività e finalità dell’Associazione non può svolgersi.
Dalla scarna delibera può evincersi soltanto che c’è stata una richiesta (NOTA) da parte dell’Associazione e una risposta del Comune con un’altra NOTA dell’Ufficio “Direzione SS.DD. Decentramento e Statistica” e quindi la delibera della Giunta comunale.
Lo stesso Regolamento risulta comunque scritto utilizzando in modo ‘disinvolto’ i concetti giuridico-amministrativi. Viene il dubbio che si tratti di un elemento voluto, teso a favorire l’assoluta discrezionalità dell’operato dell’Amministrazione, a non voler parlare di arbitrio.

3 Comments

  1. Vorrei chiedere all’autore dell’articolo, se si è posto le stesse domande quando è stata concessa Villa Fazio!

  2. Buongiorno
    è una moda ormai quella di voler parlare di Villa fazio per ogni cosa che accade a Librino
    Forse, però, in questo caso parlarne è corretto perché Villa fazio, diversamente dal caso qui citato, è stata affidata con avviso pubblico
    La questione sollevata adesso sul comodato “senza avviso” è l’ennesimo affidamento di locali pubblici con questo sistema, e non solo a Librino.
    Basta andare a ritroso sui provvedimenti della Giunta e in qualche caso solo della Direzione Patrimonio
    Solo per i Briganti è stato fatto un avviso pubblico, ma solo i Briganti avrebbero avuto titolo a permanere in un luogo occupato in precedenza abusivamente
    Sempre disponibile ad approfondire la tematica

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