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Verde pubblico e sedi stradali, a Catania ci si può costruire

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Non è solo il Centro Storico ad essere minacciato di stravolgimento, ma tutta la città.

Accade infatti che, da qualche tempo a questa parte, la Direzione Urbanistica rilasci permessi per costruire che consentono di demolire immobili e ricostruirli con ampliamenti anche quando si trovano in aree destinate a verde pubblico o a sede stradale.

Di questo passo gli spazi che dovrebbero essere utilizzati per servizi alla collettività (giardini pubblici, strade, etc) vengono via via concessi a soggetti privati che ricevono, di fatto, l’autorizzazione ad appropriarsene. La cittadinanza li perde definitivamente.

Qualcuno potrebbe obiettare che demolizioni e ricostruzioni ‘con premialità volumetrica’, quindi con ampliamenti, sono consentiti dalla legge regionale n 6 del 2010.

Ma in realtà le cose non stanno proprio così.

La legge consente, infatti, di demolire e riscostruire “anche su area di sedime diversa” ricadenti nella stessa area di proprietà, ma aggiunge espressamente “purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o aree gravate da vincoli di inedificabilità” (art.3 comma 2).

Siamo proprio al punto che ci interessa, perché le aree destinate a verde pubblico rientrano tra le “attrezzature”, e per quelle destinate a sede stradale esiste un vincolo di ‘inedificabilità’.

Cosa sta facendo allora la Direzione Urbanistica se non concedere permessi per costruire illegittimi?

Possiamo fare qualche esempio, anche se i casi sono molti di più.

Il primo viene fuori grazie all’iniziativa di quattro consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle, Graziano Bonaccorsi, Valeria Diana, Giuseppe Fichera, Erminia Lidia Adorno, che hanno presentato, in data 24 maggio, una interpellanza al Direttore della Direzione Affari Istituzionali e presidenza del Consiglio e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale.

L’oggetto è proprio un permesso per costruire, quello “inerente gli immobili siti in via Acireale n 37 di proprietà della Zefiro Holding srl”.

I consiglieri, ritenendo illegittima l’autorizzazione concessa dall’Urbanistica, chiedono all’Amministrazione quale provvedimenti intenda adottare per porre rimedio a questa “palese illegittimità”.

Un caso analogo è quello dell’immobile di via Scuto Costarelli 35, angolo con via Gornalunga, che ricade – come leggiamo nel permesso per costruire – in parte in zona ‘sede stradale’, in parte in zona ‘verde pubblico’.

Il permesso di “demolizione e ricostruzione di edificio residenziale con adeguamento sismico”, comunque, è stato concesso. Si vogliono confondere le acque con la nota “occorre atto unilaterale d’obbligo di cessione dell’area porticata a piano terra ad uso pubblico”?

Altro permesso, sempre di demolizione e ricostruzione “con premialità”, risalente al 2018, è quello che riguarda gli immobili di via Messina 378-386, demoliti per costruire un nuovo e diverso edificio in via Aldebaran, dove i lavori sono quasi ultimati, su ‘sede stradale’…

Il nocciolo del problema ci pare possa essere individuato nel fatto che il vecchio Piano Regolatore Generale ormai venga ignorato. In attesa che si approvi un nuovo Piano, ci si ritiene, perciò, autorizzati a comportarsi secondo un totale arbitrio, da cui discende un venir meno dell’interesse a procedere nell’iter di completamento e approvazione del nuovo strumento urbanistico.

La città è quindi esposta ad un vero e proprio sacco.

Il vecchio Piano, tuttavia, a norma di legge, è ancora vigente. E il fatto che i suoi vincoli siano decaduti non significa che sia lecito fare quello che si vuole.

Nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 16 gennaio 2018, già ampiamente citata da Argo, ad esempio, leggiamo che la decadenza dei vincoli non assegna alcuna edificabilità alle aree interessate.

Il Testo unico dell’edilizia (art.9), inoltre, recepito dalla legge Regionale 16/2016, all’art. 4, nel caso di decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio, consente solo interventi conservativi, cioè di manutenzione ordinaria e straordinaria o di risanamento conservativo.

Esclude, invece, gli interventi ricostruttivi, come quelli di demolizione e ricostruzione, vale a dire quelli di cui ci siamo appena occupati e che la Direzione Urbanistica ha ritenuto di poter autorizzare.

4 Comments

  1. ma la Direzione urbanistica è connivente con gli speculatori delle aree edificabili. Comunemente la chiamiamo mafia, secondo la moda idiota invalsa con la cultura di sinistra. Ma in effetti è corruttela innervata in un sistema che non consente, se non raramente rimedi. La Procura cosa fa? Nulla. Conosco i difetti del progetto di Ognina e un amico che sull’argomento è molto competente e ferrato, mi aveva già segnalato i gravi errori. Sono stati bravi i 5 stelle a fare l’interrogazione in Consiglio comunale e credo che la Procura dovrebbe intervenire. Tutto dipende dai soldi che circolano e dalla connivenza dell’ufficio urbanistico retto in maniera molto clientelare. Siamo veramente nella…….merda.

  2. Nota di precisazione in merito all’interpellanza del 24.05.2021 a firma del Movimento 5 stelle presso il Consiglio Comunale di Catania, in merito all’intervento denominato “Zefiro A” della società Zefiro Holding s.r.l., su progetto dello Studio Base51 Architettura.
    La presente nota viene resa in riscontro e a precisazione a quanto nell’interpellanza trasmessa in data 24.05.2021, avente ad oggetto “Provvedimento n. 211 del 22.12.2020 rilasciato dal Direttore dell’Ufficio Urbanistica e Controllo del Territorio relativo al “permesso di costruire” inerente gli immobili siti in via Acireale n. 37 di proprietà della Zefiro Holding Srl”, a firma dei Consiglieri Comunali: Graziano Bonaccorsi, Valeria Diana, Giuseppe Fichera e Erminia Lidia Adorno.
    La parte tecnica dell’interpellanza, redatta, appare chiaro, da tecnici e legali assai esperti della materia, omette di citare, non si comprende se per imperizia, per imprecisa e incompleta conoscenza della materia o per altre immanifestate volontà, oltre al c. 1, anche il c. 4 dell’art. 4 della L.R. 16/16 (di recepimento con modifiche dell’art. 9 del DPR 380/01), per come novellato in ragione di una recente sentenza del TAR Catania.
    In ragione di quanto a tale comma, in caso di vincoli decaduti da oltre 3 anni, sono espressamente consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione e incrementi di volumetria, di cui alla lettera “d” dell’art. 3 del DPR 380/01.
    Si precisa altresì che, diversamente quanto da taluni manifestato sugli organi di stampa e attraverso i social network, sull’area oggetto di intervento non insiste alcun vincolo paesaggistico.
    È sulla scorta del vigente quadro normativo, in parte sopra richiamato, che questo intervento è stato da noi sviluppato, come del resto tutti quelli da noi curati.
    Pertanto, ogni espressione di presunta illegittimità del procedimento amministrativo in questione, in qualunque modo e forma e con qualunque mezzo manifestata, rappresenta un’affermazione grave e lesiva della rispettabilità, dell’onorabilità e del prestigio professionale degli scriventi professionisti.
    Possiamo, per completezza, testimoniare che tutte le attività di verifica e controllo dell’Ufficio preposto ad esprimersi sulla legittimità della relativa istanza e al rilascio dei conseguenti provvedimenti sono state, come sempre per altro nella nostra esperienza, scrupolose, meticolose e rigorose.
    Noi sviluppiamo da tempo, con determinazione, serietà e tenacia, progetti di riqualificazione urbana sostenibili, operando prevalentemente in sostituzione di fabbricati fatiscenti e di nessun valore storico o architettonico, al fine della messa in sicurezza e dell’efficientamento sismico ed energetico del costruito.
    Ci ha quindi grandemente stupito questo attacco da parte del Movimento, forse motivato da ragioni di politica locale a noi del tutto estranee. Pensavamo che il tema della riqualificazione del costruito e della sua messa in efficienza e sicurezza, concetti per altro immanenti alla nostra filosofia progettuale e filo conduttore di tutti i nostri interventi, fosse invece una delle politiche trainanti del Movimento a livello nazionale (si vedano la promozione del Superbonus 110% e le politiche per la sostenibilità, il riuso e l’efficientamento) e ci saremmo attesi quindi, specialmente dallo stesso Movimento, un riscontro di tenore assai diverso e maggiormente coerente con le posizioni altrimenti espresse.
    Tutto quanto sopra con riserva di rivalsa nelle opportune sedi.
    La nota sopra riportata è stata trasmessa nelle dovute forme agli organi istituzionali competenti.
    Si è altresì richiesto a questa testata giornalistica di diffondere, con pari evidenza, la nostra nota di replica.

  3. La “Nota di precisazione” diffusa dai progettisti dell’intervento di via Aciraele, inserita anche su Argo come commento, intende ribadire la liceità del permesso per costruire rilasciato dalla Direzione Urbanistica.
    A questa Nota Argo ha risposto con l’articolo “Urbanistica a Catania, su via Acireale una precisazione che non precisa”, in cui si spiega come la legge regionale richiamata a difesa dell’intervento preveda in realtà ben altro.
    L’intervento resta, quindi, a nostro parere, illegittimo.

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