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Piazza Nettuno, la vittoria del Chiosco

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Per il chiosco che continua a somministrare alimenti e bevande in piazza Nettuno, noi cittadini catanesi dovremo sborsare 2 mila euro, le spese legali che il Comune è stato condannato a pagare dal TAR che ha dato torto all’amministrazione nel ricorso presentato dalla società Nuova Epoca.
La cifra in fondo è modesta ma ‘pesante‘ per il suo significato simbolico.
La Nuova Epoca aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo dopo che la Direzione Attività Produttive del Comune aveva respinto, al momento del montaggio, la Scia (Segnalazione di Inizio Attività) ritenendo necessaria una richiesta di Autorizzazione.
Con la sentenza favorevole ai privati, emessa nel gennaio di quest’anno, il TAR ha permesso al chiosco di funzionare durante tutta l’estate.
I tavoli e le sedie, previsti dal progetto e compresi nella autorizzazione, sono stati però sequestrati nel mese di Agosto dopo un’ordinanza di sgombero della direzione Attività Produttive. La somministrazione al tavolo avrebbe quanto meno richiesto la presenza di due servizi igienici, per il pubblico e per il personale.
Nel braccio di ferro tra la ditta e l’amministrazione comunale, questa ha battuto quindi -per adesso-l’ultimo colpo ma ha perso la battaglia centrale, perchè il chiosco è comunque lì, sia pure senza gli 85 metri quadrati di ‘posa tavolini’ che occupavano una buona porzione della piazza.
La struttura dovrebbe essere smontata a fine ottobre, non avendo la Nuova Epoca ottenuto dal Demanio la trasformazione della concessione da stagionale ad annuale. Su questo, infatti, il TAR ha dato ragione al Demanio e torto ai privati.

La ditta aveva tentato di ottenere l’annualità della concessione invocando un ‘silenzio-assenso’ ritenuto però ‘irricevibile’, ma una circolare dell’Assessorato regionale la aveva comunque avvantaggiata ampliando il periodo di utilizzo della struttura dal 16 aprile al 31 ottobre, i nuovi termini della stagione balneare in Sicilia.
Il chiosco quindi per adesso ce lo teniamo. Gli attivissimi avvocati della ditta sono riusciti a far accettare al Tar l’idea che esso debba essere considerato una struttura fissa che “somministra alimenti e bevande”, e non una struttura mobile, un ‘posteggio’. Una differenza non solo formale perchè comporta obblighi diversi, tra cui la presentazione o meno della richiesta di autorizzazione, che -come abbiamo visto- la ditta non ha presentato.
Non possiamo però non notare una incongruenza: la ditta ribadisce più volte che il chiosco non rientra tra i ‘posteggi’ in area pubblica, perchè non è itinerante, tuttavia lo definisce “opera precaria” quando avanza al Demanio la richiesta di concessione annuale. O l’uno o l’altro.
Resta inoltre il dubbio su dove il chiosco, esercizio fisso o opera precaria che sia, scarichi i propri reflui.
La pubblica amministrazione, d’altra parte, non ha brillato per coerenza. Anzi.
La direzione Attività Produttive, dopo aver espresso inizialmente parere negativo, obiettando che mancava il ‘piano chioschi’ e il relativo regolamento, ha poi fatto un passo indietro revocando, dopo pochi mesi, il proprio diniego.
Il Demanio non è stato da meno e si è esercitato nell’arte dei dinieghi e delle successive revoche, come si può dedurre anche da alcuni passaggi della sentenza.
Quanto alla direzione Urbanistica, a maggio di quest’anno ha emesso un pronunciamento di decadenza della autorizzazione concessa nel 2012, affrettandosi – dopo neanche una settimana- ad annullare “in autotutela” il provvedimento di decadenza appena emesso.
Eppure questo chiosco nasce proprio da un ‘peccato originale’ commesso dalla direzione Urbanistica.

Dalla documentazione resa di pubblico dominio dal nostro blog, risulta infatti che il permesso per la realizzazione del chiosco è stato dato da un dirigente dell’Urbanistica che ha deciso di ignorare non solo il parere negativo del responsabile del proprio ufficio che aveva redatto la scheda istruttoria ma anche la presa di posizione contraria di un altro ufficio comunale, le Attività Produttive.
La sentenza del TAR, stabilendo che la ditta non era obbligata a presentare richiesta di autorizzazione, fa proprie le osservazioni avanzate dai legali della Nuova Epoca, che fanno riferimento alle leggi di liberalizzazione delle attività economiche introdotte nel 2011.
Da allora, le richieste di autorizzazione non sono più necessarie se non in presenza di vincoli posti da un “interesse generale costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario”. Queste ultime condizioni, a parere del Tar, nel caso del chiosco del lungomare non sussistono.
Ci chiediamo quale fine abbiamo fatto non solo la necessità di tutelare un bene comune come una piazza situata in zona di incomparabile bellezza paesaggistica, ma anche quei principi costituzionali (utilità sociale, libertà, dignità, sicurezza, paesaggio e ambiente) che configurano il limite alla libertà di impresa.
Il tema è delicato e di complessa interpretazione ma ci stupisce che sia stato totalmente ignorato.
Vedremo adesso se, con il 31 ottobre, data di conclusione della stagione balneare siciliana, il chiosco chiuderà i battenti in attesa di riaprirli ad aprile del prossimo anno. Oppure se assisteremo a qualche altra puntata di questo sequel.

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